Sicurezza nei cantieri: la nuova patente a crediti edilizia
Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri devono adeguarsi alle nuove disposizioni. L'intento dello strumento è prevenire e contrastare il lavoro irregolare e aumentare la sicurezza nel comparto delle costruzioni.
Il settore delle costruzioni è un ambito che continua a registrare un alto tasso di infortuni sul lavoro. Secondo i dati Inail, nei primi 10 mesi del 2024 sono stati denunciati 31.341 casi, +3,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, con 128 casi di decessi.
Nell’ambito delle attività volte ad alzare l’attenzione delle imprese alla sicurezza nel comparto e contrastare il lavoro irregolare, è diventato operativo dal 1° ottobre 2024 l’obbligo, per poter operare nei cantieri, di una patente a crediti. Le regole per il suo conseguimento sono state formalizzate con D.M. 18 settembre 2024 n. 132.
Chi deve avere la patente a crediti
Sono tenuti al possesso della patente edile a punti: “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Quindi, i soggetti tenuti al possesso della patente sono:
- le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili
- i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri (ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori)
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea
In questo ultimo caso, il rilascio della patente può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
Chi è esonerato dalla patente a crediti?
Sono esclusi dall’obbligo di possesso della patente edile a punti:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
Chi rilascia la patente a crediti edilizia?
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente:
- il legale rappresentante dell’impresa (o lavoratore autonomo)
- soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF)
AI fini del rilascio della patente a crediti cantieri è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, ma solo quando applicabili (ad esempio, il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori).
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
Nelle more del rilascio della patente a crediti cantieri è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato del Lavoro, per ipotesi di assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
Come funzionano i crediti della patente edilizia
La patente così ottenuta è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementabili fino alla soglia massima di cento crediti, secondo requisiti stabiliti dal regolamento.
Grande peso hanno, nell’accredito di punti aggiuntivi, le attività, investimenti e formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, come ad esempio la certificazione di un SGSL sistema di gestione sicurezza sul lavoro conforme alla UNI EN ISO 45001 o l’attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul Lavoro (MOG SSL).
Allo stesso modo, in caso di precise condotte identificate dallo stesso regolamento, i crediti possono essere decurtati dalla patente.
Tabella completa di attribuzione e decurtazione dei crediti → DOWNLOAD
Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
Patente a crediti cantieri: come si recuperano i crediti
Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.
Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto:
- dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024 all’art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l’attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA o asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del medesimo decreto).
Revoca e sospensione della patente a crediti edilizia
La patente edile a punti è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all’Ufficio – Ispettorato d’area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento.
La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di trenta giorni per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.
Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Una volta cessata, per qualunque ragione, l’efficacia del provvedimento sospensivo la competente sede territoriale dell’Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il “ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione”. Tali attività dovranno evidentemente essere precedute, laddove possibile in base alle informazioni a disposizione, da un accertamento sulla persistente presenza del cantiere, in particolare nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione abbia avuto una durata di diversi mesi.